Riforma
della legislazione nazionale del turismo
(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei
deputati il 27 febbraio 2001, non ancora promulgato
o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
Capo I
PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE
Art. 1.
(Princìpi)
1. La presente legge definisce i
princìpi fondamentali e gli strumenti della
politica del turismo in attuazione degli articoli
117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo
56 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. La Repubblica:
a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo
sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto
internazionale e dell'Unione europea, per la crescita
culturale e sociale della persona e della collettività
e per favorire le relazioni tra popoli diversi;
b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta
del sistema turistico nazionale, regionale e locale,
anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale
delle aree depresse;
c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni
culturali e le tradizioni locali anche ai fini di
uno sviluppo turistico sostenibile;
d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore
turistico con particolare riguardo alle piccole e
medie imprese e al fine di migliorare la qualità
dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli
che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici
da parte dei cittadini, con particolare riferimento
ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi
ed ai soggetti con ridotte capacità motorie
e sensoriali;
f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi
turistici anche attraverso l'informazione e la formazione
professionale degli addetti;
g) valorizza il ruolo delle comunità locali,
nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali
ed associative, e delle associazioni pro loco;
h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e
delle economie marginali e tipiche in chiave turistica
nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della
vocazione territoriale;
i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la
documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;
l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati
mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche
dei diversi ambiti territoriali.
3. Sono fatti salvi poteri e prerogative
delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui
alla presente legge nel rispetto degli statuti di
autonomia e delle relative norme di attuazione.
Art. 2.
(Competenze)
1. Lo Stato e le regioni riconoscono,
sulla base del principio di sussidiarietà di
cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge
15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle
province nei corrispondenti ambiti territoriali con
particolare riguardo all'attuazione delle politiche
intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla
qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono
altresì l'apporto dei soggetti privati per
la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica.
2. Le regioni, in attuazione dell'articolo
117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo
e di industria alberghiera sulla base dei princìpi
di cui all'articolo 1 della presente legge.
3. Le funzioni e i compiti conservati
allo Stato in materia di turismo, fino alla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo
11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997,
n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al
presente comma, il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento
intersettoriale degli interventi statali connessi
al turismo, nonchè l'indirizzo e il coordinamento
delle attività promozionali svolte all'estero,
aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo stesso Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato spetta
la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione
europea in materia di turismo.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio
dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con
proprio decreto, i princìpi e gli obiettivi
per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.
Il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite
le associazioni di categoria degli operatori turistici
e dei consumatori. Lo schema di decreto è trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
ai fini della espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il
decreto, al fine di assicurare l'unitarietà
del comparto turistico e la tutela dei consumatori,
delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:
a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei
servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;
b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche
operanti nel settore e delle attività di accoglienza
non convenzionale;
c) i criteri e le modalità dell'esercizio su
tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche
per le quali si ravvisa la necessità di standard
omogenei ed uniformi;
d) gli standard minimi di qualità delle camere
di albergo e delle unità abitative delle residenze
turistico-alberghiere e delle strutture ricettive
in generale;
e) gli standard minimi di qualità dei servizi
offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri
relativi alla classificazione delle strutture ricettive;
f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e
le associazioni che svolgono attività similare,
il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali
cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard
utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
g) i requisiti e le modalità di esercizio su
tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche
per le quali si ravvisa la necessità di profili
omogenei ed uniformi, con particolare riferimento
alle nuove professionalità emergenti nel settore;
h) i requisiti e gli standard minimi delle attività
ricettive gestite senza scopo di lucro;
i) i requisiti e gli standard minimi delle attività
di accoglienza non convenzionale;
l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali
e delle loro pertinenze concessi per attività
turistico-ricreative, di determinazione, riscossione
e ripartizione dei relativi canoni, nonchè
di durata delle concessioni, al fine di garantire
termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo
delle attività imprenditoriali, assicurando
comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;
m) gli standard minimi di qualità dei servizi
forniti dalle imprese che operano nel settore del
turismo nautico;
n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami
di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.
5. Il decreto di cui al comma 4 formula
altresì principi ed obiettivi relativi:
a) allo sviluppo dell'attività economica in
campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato
interministeriale per la programmazione economica
nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con
particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;
b) agli indirizzi generali per la promozione turistica
dell'Italia all'estero;
c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici
locali, come definiti dall'articolo 5, nonchè
dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture
integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi
piani di localizzazione dei porti turistici e degli
approdi turistici di concerto con gli enti locali
interessati;
d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo
di circuiti qualificati a sostegno dell'attività
turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica
attrezzata e simili;
e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento
della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo
4;
f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche
di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività
economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo
dei fondi nazionali e comunitari.
6. Nel rispetto dei princìpi
di completezza ed integralità delle modalità
attuative, di efficienza, economicità e semplificazione
dell'azione amministrativa, di sussidiarietà
nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali,
ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione
del decreto di cui al comma 4, dà attuazione
ai princìpi e agli obiettivi stabiliti dalla
presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo
comma 4.
7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare
gli interessi unitari non frazionabili, in materia
di libertà di impresa e di tutela del consumatore,
le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma
4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui
al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino
alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina
regionale di attuazione delle linee guida, adottata
secondo le modalità di cui al medesimo comma
6.
8. Per le successive modifiche e
integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano
le medesime procedure previste dall'articolo 44 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla
presente legge. I termini previsti da tali disposizioni
sono ridotti alla metà.
Art. 3.
(Conferenza nazionale del turismo)
1. È istituita la Conferenza
nazionale del turismo. La Presidenza del Consiglio
dei ministri indìce almeno ogni due anni la
Conferenza, che è organizzata dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza:
i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia
(UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità
enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali
e funzionali, i rappresentanti delle associazioni
maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici,
dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni
pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro
operanti nel settore del turismo, delle associazioni
ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per
la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente
le linee guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo
di verificare l'attuazione delle linee guida, con
particolare riferimento alle politiche turistiche
e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e
di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze
del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza
sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
2. Agli oneri derivanti dal funzionamento
della Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a
decorrere dall'anno 2000, si provvede nell'ambito
degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Art. 4.
(Promozione dei diritti del turista)
1. La Carta dei diritti del turista,
redatta dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite
le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del
settore turistico, nonchè le associazioni nazionali
di tutela dei consumatori contiene:
a) informazioni sui diritti del turista per quanto
riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi,
ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto,
comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle
forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di
inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta
turistica;
b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione
di diritti di godimento a tempo parziale dei beni
immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della
direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 ottobre 1994;
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti
e sulla segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente
dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo,
delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista
quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei
viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza
sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti
e per contattare le relative competenti associazioni;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di
rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico
nazionale e dei beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini
praticati a livello locale e ogni altra informazione
che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione
e la riconoscibilità del sistema turistico.
2. Ad integrazione di quanto stabilito
alla lettera b) del comma 1 del presente articolo,
al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, di
attuazione della direttiva 94/47/CE, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è
sostituita dalla seguente:
«d) "bene immobile": un immobile,
anche con destinazione alberghiera, o parte di esso,
per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso
turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto
del contratto»;
b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. – (Obbligo di fidejussione).
- 1. Il venditore non avente la forma giuridica di
società di capitali ovvero con un capitale
sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non
avente sede legale e sedi secondarie nel territorio
dello Stato è obbligato a prestare fidejussione
bancaria o assicurativa a garanzia della corretta
esecuzione del contratto.
2. Il venditore è in ogni caso obbligato a
prestare fidejussione bancaria o assicurativa allorquando
l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione,
a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione
nel contratto a pena di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre
all'acquirente la preventiva escussione del venditore».
3. Le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma
associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera
a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono
le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione
delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori
ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici.
È fatta salva la facoltà degli utenti,
in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie
con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni
dei consumatori.
Art. 5.
(Sistemi turistici locali)
1. Si definiscono sistemi turistici
locali i contesti turistici omogenei o integrati,
comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche
a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata
di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche,
compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato
locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche
singole o associate.
2. Gli enti locali o soggetti privati,
singoli o associati, promuovono i sistemi turistici
locali attraverso forme di concertazione con gli enti
funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono
alla formazione dell'offerta turistica, nonchè
con i soggetti pubblici e privati interessati.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni
di programmazione e per favorire l'integrazione tra
politiche del turismo e politiche di governo del territorio
e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai
sensi del capo V del titolo II della parte I del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici
locali di cui al presente articolo.
4. Fermi restando i limiti previsti
dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse
rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente
legge, definiscono le modalità e la misura
del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi
turistici locali, predisposti da soggetti pubblici
o privati, in forma singola o associata, che perseguono,
in particolare, le seguenti finalità:
a) sostenere attività e processi di aggregazione
e di integrazione tra le imprese turistiche, anche
in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali
necessari alla qualificazione dell'offerta turistica
e alla riqualificazione urbana e territoriale delle
località ad alta intensità di insediamenti
turistico-ricettivi;
c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici
di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare
riguardo alla promozione degli standard dei servizi
al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera
a);
d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche,
con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative
di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione
dei servizi turistici, con particolare riferimento
allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione
ecologica e di qualità, e di club di prodotto,
nonchè alla tutela dell'immagine del prodotto
turistico locale;
e) promuovere il marketing telematico dei progetti
turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa
commercializzazione in Italia e all'estero.
5. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilità
assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per
gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli
interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi
turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino
ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità
per la gestione dell'intervento del Fondo unico per
gli incentivi alle imprese.
6. Possono essere destinate ulteriori
provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi
turistici locali, con particolare riferimento a quelli
di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso
di turisti tale da alterare, in un periodo dell'anno
non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.
Art. 6.
(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica)
1. Al fine di migliorare la qualità
dell'offerta turistica, è istituito, presso
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita
dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo
5.
2. Le risorse di cui al comma 1 vengono
ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano che erogano
le somme per gli interventi di cui al medesimo comma.
I criteri e le modalità di ripartizione delle
disponibilità del Fondo sono determinati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ripartisce tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante
30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma
1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti
sentita la citata Conferenza unificata. A tale fine
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
predispongono, sentiti gli enti locali promotori e
le associazioni di categoria interessate, piani di
interventi finalizzati al miglioramento della qualità
dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione
e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui
all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti con
fondi propri, non inferiori al 50 per cento della
spesa prevista.
4. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla
pubblicazione del bando, predispone la graduatoria,
ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della stessa.
Capo II
IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 7.
(Imprese turistiche e attività professionali)
1. Sono imprese turistiche quelle
che esercitano attività economiche, organizzate
per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione
e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli
stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi,
compresi quelli di somministrazione facenti parte
dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione
dell'offerta turistica.
2. L'individuazione delle tipologie
di imprese turistiche di cui al comma 1 è predisposta
ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).
3. L'iscrizione al registro delle
imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580,
da effettuare nei termini e secondo le modalità
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per
l'esercizio dell'attività turistica.
4. Fermi restando i limiti previsti
dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi
le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli
incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti
dalle norme vigenti per l'industria, così come
definita dall'articolo 17 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie
a tale fine disponibili ed in conformità ai
criteri definiti dalla normativa vigente.
5. Sono professioni turistiche quelle
che organizzano e forniscono servizi di promozione
dell'attività turistica, nonchè servizi
di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida
dei turisti.
6. Le regioni autorizzano all'esercizio
dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione,
fatta eccezione per le guide, ha validità su
tutto il territorio nazionale, in conformità
ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, lettera g).
7. Le imprese turistiche e gli esercenti
professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri
dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi
e ad esercitare le loro attività in Italia,
secondo il principio di reciprocità, previa
iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma
3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti,
nonchè previo accertamento, per gli esercenti
le attività professionali del turismo, dei
requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
8. Sono fatte salve le abilitazioni
già conseguite alla data di entrata in vigore
della presente legge.
9. Le associazioni senza scopo di
lucro, che operano per finalità ricreative,
culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad
esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente
per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti
ad associazioni straniere aventi finalità analoghe
e legate fra di loro da accordi internazionali di
collaborazione. A tal fine le predette associazioni
devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione
internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV),
resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084,
dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392,
di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella
parte concernente gli agenti di viaggio e turismo,
e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di
attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente
i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».
10. Le associazioni senza scopo di
lucro che operano per la promozione del turismo giovanile,
culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno
abbienti della popolazione, nonchè le associazioni
pro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla
legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni,
relativamente ai propri fini istituzionali.
Capo III
SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER
IL PRESTITO E IL RISPARMIO TURISTICO
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. L'articolo 109 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
«Art. 109. – 1. I gestori di esercizi
alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese
quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte,
nonchè i proprietari o gestori di case e di
appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi
compresi i gestori di strutture di accoglienza non
convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi
in apposito elenco istituito dalla regione o dalla
provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente
a persone munite della carta d'identità o di
altro documento idoneo ad attestarne l'identità
secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente
l'esibizione del passaporto o di altro documento che
sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi
internazionali, purchè munito della fotografia
del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri
collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti
una scheda di dichiarazione delle generalità
conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno.
Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore,
deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei
familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione
può essere effettuata da uno dei coniugi anche
per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per
i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma
1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità
locale di pubblica sicurezza le generalità
delle persone alloggiate, mediante consegna di copia
della scheda, entro le ventiquattro ore successive
al loro arrivo. In alternativa, il gestore può
scegliere di effettuare tale comunicazione inviando,
entro lo stesso termine, alle questure territorialmente
competenti i dati nominativi delle predette schede
con mezzi informatici o telematici o mediante fax
secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'interno».
Art. 9.
(Semplificazioni)
1. L'apertura e il trasferimento
di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad
autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune
nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il
rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare,
unitamente alla prestazione del servizio ricettivo,
la somministrazione di alimenti e bevande alle persone
alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati
nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni
e convegni organizzati. La medesima autorizzazione
abilita altresì alla fornitura di giornali,
riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione
audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone
alloggiate, nonchè ad installare, ad uso esclusivo
di dette persone, attrezzature e strutture a carattere
ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente
disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma
1 è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo
86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Le attività ricettive devono essere esercitate
nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni
in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria
e di pubblica sicurezza, nonchè di quelle sulla
destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Nel caso di chiusura dell'esercizio
ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni,
il titolare dell'autorizzazione è tenuto a
darne comunicazione al sindaco.
4. L'autorizzazione di cui al comma
1 è revocata dal sindaco:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo
proroga in caso di comprovata necessità, non
attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla
data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda
l'attività per un periodo superiore a dodici
mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti
più iscritto nel registro di cui al comma 3
dell'articolo 7;
c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza
dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio
dell'attività dalle regioni o alle vigenti
norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica e igienico-sanitaria, nonchè a
quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli
edifici, il titolare sospeso dall'attività
ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato
dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto
alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
«3. Entro cinque giorni dalla ricezione della
comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità
di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato,
la cessazione dell'attività condotta con difetto
di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle
prescrizioni, la sospensione dell'attività
autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi
alle prescrizioni violate e comunque per un periodo
non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto
al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni
a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene,
l'ordine di sospensione è disposto trascorsi
trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà
comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione
qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni
ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative».
6. I procedimenti amministrativi
per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla
osta riguardanti le attività e le professioni
turistiche si conformano ai princìpi di speditezza,
unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione
degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure
previste in materia di autorizzazione delle altre
attività produttive, se più favorevoli.
Le regioni provvedono a dare attuazione al presente
comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia
tenendo conto della necessità di ricondurre
ad unità i procedimenti autorizzatori per le
attività e professioni turistiche, attribuendo
ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità
del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394. È estesa alle
imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli
23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.
Art. 10.
(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio
turistico)
1. È istituito presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato un
Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio
turistico, di seguito denominato «Fondo»,
al quale affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni
o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni
non-profit, banche, società finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e
liberalità, erogati da soggetti pubblici o
privati.
2. Il Fondo eroga prestiti turistici
a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico
delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto
di un limite fissato ogni tre anni con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni
sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti
vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente
localizzati in periodi di bassa stagione, in modo
da concretizzare strategie per destagionalizzare i
flussi turistici. Hanno inoltre priorità nell'assegnazione
delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti
di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.
3. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, allo scopo di collegare
il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a
livello nazionale dalle associazioni non-profit, dalle
associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni
bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge provvede con decreto a stabilire:
a) i criteri e le modalità di organizzazione
e di gestione del Fondo;
b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
d) le modalità di utilizzo degli eventuali
utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarietà
a favore dei soggetti più bisognosi.
4. Al fine di consentire l'avvio
della gestione del Fondo di cui al comma 1 è
autorizzato un conferimento entro il limite di lire
7 miliardi annue nel triennio 2000- 2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi
annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Capo IV
ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINANZIARIE
Art. 11.
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)
1. È abrogato il regio decreto-legge
24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.
2. Alle imprese ricettive non si
applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.
3. È abrogato l'articolo 266
del regolamento di esecuzione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli
152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento non si
applicano alle autorizzazioni di cui all'articolo
9 della presente legge.
4. La sezione speciale del registro
degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo
5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è
soppressa.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni
del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n.
203:
a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto
di competenza del settore del turismo;
c) l'articolo 10, comma 14;
d) l'articolo 11;
e) l'articolo 12.
6. La legge 17 maggio 1983, n. 217,
è abrogata a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma
4, della presente legge.
7. Fino alla data di entrata in vigore
della disciplina regionale di adeguamento al documento
contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma
4, della presente legge si applica la disciplina riguardante
le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo
prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio
1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge
29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata
dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto
1997, n. 266.
8. A decorrere dalla stessa data
di cui al comma 7 cessano di avere applicazione le
disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell'articolo
01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
494, relative a concessioni demaniali marittime con
finalità turistico-ricreative, che risultino
incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento
contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma
4, lettera l), della presente legge e con la disciplina
regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse
linee guida.
Art. 12.
(Copertura finanziaria)
1. Per il finanziamento del Fondo
di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa
di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire 80 miliardi
per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002
e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
2. All'onere derivante dal comma
1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. A decorrere dall'anno 2004 lo
stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo
6 è determinato dalla legge finanziaria con
le modalità di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
LEGGI ASSUNZIONI
DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000,
n. 61
"Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa
all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale
concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES".
Apprendistato
LEGGE 24 giugno 1997, n. 196 (IN Suppl. ordinario
n. 1367L. alla Gazz. Uff. n. 154, del 4 luglio). Norme
in materia di promozione dell'occupazione. Con modificazioni
nella legge 27 dicembre 1997, n.449; nella legge 23
dicembre 1998, n.448; nel decreto-legge 8 aprile 1998,
n.78.
Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532
"Disposizioni in materia di lavoro notturno,
a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio
1999, n. 25"
Legge 12 marzo 1999, n. 68
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
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